Proroga della facolta' del Ministro per la difesa di avvalersi delle Commissioni temporanee di cui all'art. 21 del testo unico sul reclutamento dell'Esercito, quale risulta sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'autorizzazione concessa al Ministro per la difesa dalle leggi 28 giugno 1949, n. 553, e 6 dicembre 1950, n. 1122, di avvalersi della facolta' di ordinare che le operazioni della leva militare siano compiute da Commissioni temporanee con speciali modalita', ha efficacia fino al compimento delle operazioni della leva militare di terra della classe 1935.
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto dal 7 gennaio 1952.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 febbraio 1955
EINAUDI
SCELBA - TAVIANI - MARTINO - DE PIETRO - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO