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Aumento della retribuzione per il lavoro prestato da militari detenuti in stabilimenti militari di pena

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. I compensi giornalieri per il lavoro prestato da militari detenuti in stabilimenti militari di pena, di cui all'art. 12 del regio decreto 10 febbraio 1943, n. 306, modificato dall'articolo unico del decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1947, n. 1194, sono stabiliti nelle seguenti misure:

  1. 1) operaio apprendista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 80 operaio di 3ª classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 150 operaio di 2ª classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 190 operaio di 1ª classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 220 1° lavorante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 250

Art. 2

1. Il maggiore onere annuo di L. 6.345.000, derivante dall'attuazione della presente legge, sara' fronteggiato, per l'esercizio finanziario 1954-55, mediante riduzione per un equivalente importo dello stanziamento del capitolo 156 dello stato di previsione della Spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.

2. Il Ministro per il tesoro provvedera' con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 febbraio 1955
EINAUDI
SCELBA - TAVIANI - DE PIETRO - TREMELLONI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO