Soppressione del servizio per i prestiti matrimoniali, di cui al regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' abrogato il capo primo del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, ed ulteriormente modificato con legge 29 giugno 1940, n. 876.
Art. 2
1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' esonerato dalla gestione dei prestiti matrimoniali.
2. Le rate di estinzione dei prestiti non ancora versate dai beneficiari sono devolute a loro favore.
3. Le Province che non hanno rinunciato e non intendono rinunciare al loro residuo credito per i prestiti possono, in base a documentata richiesta da inoltrarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ottenerne il pagamento dall'istituto nazionale della previdenza sociale al netto, pero', del loro residuo debito per l'ammortamento dei mutui a suo tempo contratti con l'Istituto medesimo.
4. Lo Stato assume a suo carico tanto i pagamenti effettuati dall'istituto ai sensi e nella misura di cui al precedente comma, quanto il residuo debito capitale delle Province per l'ammortamento dei mutui, corrispondendone all'Istituto stesso i relativi importi, che verranno maggiorati dall'interesse cinque per cento annuo con decorrenza rispettivamente dalla data dei pagamenti e dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
1. Gli interessi e il compenso di gestione, di cui all'articolo 10 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, saranno liquidati a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, fino al 31 dicembre 1952, mediante decreto del Ministro per il tesoro e con imputazione ai fondi che residuano sugli stanziamenti all'uopo gia' a suo tempo effettuati a carico del bilancio del Ministero del tesoro.
Art. 4
1. L'onere derivante dall'applicazione dell'ultimo comma del precedente art. 2, valutato in lire 100 milioni, fara' carico al "Fondo speciale" di cui al capitolo 516 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 febbraio 1955
EINAUDI
SCELBA - GAVA - VIGORELLI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO