Modificazioni del Prestito redimibile 5 per cento - 1936
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A decorrere dal 1 gennaio 1955, ai titoli del Prestito redimibile 5 per cento, emesso con regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151, viene attribuita, nelle singole serie, numerazione ordinale progressiva.
2. E' abolita la riunione dei titoli in gruppi stabilita dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 novembre 1936, n. 1933.
Art. 2
1. I titoli al portatore del Prestito redimibile 5 per cento-1936, in circolazione al 1 gennaio 1955, sono cambiati con altri di taglio unitario o multipli, effettuando, ove possibile e salvo diversa richiesta dell'esibitore, la contemporanea riunione in tagli maggiori, nella serie di appartenenza dei titoli presentati, indipendentemente dalla numerazione e dai gruppi.
2. Per le operazioni di cambio domandate entro il 30 settembre 1955, la riunione puo' essere eseguita prescindendo anche dalla serie di titoli esibiti.
Art. 3
1. Le operazioni di cambio, semplice o con riunione, di cui all'articolo precedente, sono esenti dal pagamento del bollo sui nuovi titoli previsto dall'art. 16 della tariffa-allegato A al decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n. 492.
Art. 4
1. I titoli di Prestito redimibile 5 per cento-1936 da rilasciare in corrispondenza di quietanze esattoriali, emesse a norma del provvedimento istitutivo del Prestito stesso, sono attribuiti a serie non estratte.
Art. 5
1. Il residuo Prestito redimibile 5 per cento-1936, vigente al 1 gennaio 1955, viene ammortizzato mediante estrazioni annuali di una serie. I sorteggi hanno luogo il 12 dicembre di ciascuno degli anni dal 1955 al 1961, con rimborsabilita' dei titoli della serie estratta dal 1 gennaio successivo al sorteggio.
Art. 6
1. Alla copertura dell'onere relativo all'allestimento.
2. dei nuovi titoli al portatore del prestito considerato nella presente legge, previsto in 130 milioni di lire, si provvedera' mediante riduzione, per un corrispondente importo, dello stanziamento iscritto al capitolo 540 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-1955.
Art. 7
1. Il Ministro per il tesoro, con propri decreti, stabilira' i segni caratteristici dei nuovi titoli ai portatore del Prestito redimibile 5 per cento-1936, e provvedera' alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 febbraio 1955
EINAUDI
SCELBA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO