Autorizzazione al Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio) a partecipare alla costituzione di una Societa' per azioni per la costruzione e l'esercizio di stabilimenti termali per lo sfruttamento di acque radioattive e oligominerali esistenti in alcuni Comuni della provincia di Bolzano
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio) e' autorizzato a partecipare alla costituzione di una Societa' per azioni per la valorizzazione e lo sfruttamento, mediante la costruzione e l'esercizio di stabilimenti termali ed eventualmente mediante forniture agli esercenti alberghieri, delle acque radioattive ed oligominerali di Merano esistenti o che venissero scoperte in localita' denominata "San Vigilio" in territorio dei comuni di Marlengo, Lana, Ultimo, Parcine, Cermes e Naturno e delle sorgenti Tivoli, in localita' Tirolo, Avelengo, Scena, dei comuni di Merano, Tirolo, Rifiano e Scena, provincia di Bolzano, ed a sottoscrivere e versare capitale nella detta Societa' sino alla concorrenza di 600 milioni.
Art. 2
1. Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si provvede con un'aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 249 (terzo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1951-52).
Art. 3
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 febbraio 1955
EINAUDI
SCELBA - TREMELLONI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO