Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del Comune medesimo
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' concesso al comune di Gorizia il contributo di lire 35.215.048 a carico dello Stato, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 16 settembre 1947 al 31 maggio 1951.
2. E', altresi', concesso al predetto Comune, a carico dello Stato, in contributo annuo di lire 10.000.000, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 1 giugno 1954 al 15 settembre 1957.
Art. 2
1. Alla copertura dell'onere di lire 46.048.380, derivante dall'applicazione della presente legge all'esercizio 1954-55, si fara' fronte con riduzione di un pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 540 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 febbraio 1955
EINAUDI
SCELBA - MARTINO - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO