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Conferimento dei posti non ricoperti nei concorsi a cattedre degli Istituti di istruzione media ai candidati che abbiano riportato una votazione complessiva inferiore a 70 centesimi con non meno di 7 decimi nelle prove di esame, e riapertura di termini per presentazione di titoli per i concorsi indetti con decreto Ministeriale 22 maggio 1953

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Nella formazione delle graduatorie dei vincitori nei concorsi a cattedre di insegnamento negli Istituti di istruzione media, banditi con i decreti Ministeriali 27 aprile 1951, i posti non ricoperti per mancanza di candidati che abbiano conseguito la votazione complessiva di 70 centesimi, saranno conferiti in ordine di merito a coloro i quali nei concorsi medesimi abbiano riportato una votazione complessiva inferiore a 70 centesimi con non meno di 7 decimi nelle prove di esame.

Art. 2

1. Ai candidati ai concorsi a cattedre di scuole medie indetti con decreto Ministeriale 22 maggio 1953 e' consentito presentare i titoli conseguiti nei concorsi indetti con i decreti Ministeriali 27 aprile 1951. Tali titoli saranno valutati a norma della tabella allegata alla legge 2 agosto 1952, n. 1132, eventualmente anche dopo l'espletamento delle prove orali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 febbraio 1955
EINAUDI
SCELBA - GAVA - ERMINI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO