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Termini e modalita' di pagamento dell'indennita' di residenza alle farmacie rurali, di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1107

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. La indennita' di residenza alle farmacie rurali, di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1107, e' pagata entro il 31 agosto di ogni anno.

2. E' applicabile il disposto degli articoli 79 e 80 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 febbraio 1955
EINAUDI
SCELBA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO