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Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale all'Accordo relativo all'applicazione provvisoria dei progetti di Convenzioni internazionali sul turismo, sui veicoli stradali commerciali e sul trasporto internazionale delle merci su strada firmato a Ginevra il 28 novembre 1952

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale che apporta modifiche ad alcune disposizioni dell'Accordo relativo all'applicazione provvisoria dei progetti di Convenzioni internazionali doganali sul turismo, sui veicoli stradali e sul trasporto internazionale delle merci su strada firmato a Ginevra il 28 novembre 1952.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 marzo 1955
EINAUDI
SCELBA - MARTINO - TREMELLONI - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO