Approvazione ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Roma, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, il 23 dicembre 1950: a) Accordo concernente il regolamento delle obbligazioni reciproche di carattere economico e finanziario dipendenti dal Trattato di pace e dagli Accordi successivi; b) Accordo per il regolamento di alcune questioni relative alle opzioni; c) Accordo concernente la ripartizione degli archivi e dei documenti di ordine amministrativo o di interesse storico riguardanti i territori ceduti ai termini del Trattato di pace; d) Accordo concernente il regime di protezione dei diritti di proprieta' letteraria ed artistica; e) Accordo per il regolamento di alcune questioni in materia ferroviaria previste dagli articoli 1 e 2 dell'Accordo di Belgrado in data 18 agosto 1948; f) Protocollo di firma
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Sono approvati i seguenti Accordi conclusi a Roma, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, il 23 dicembre 1950:
a) Accordo concernente il regolamento delle obbligazioni reciproche di carattere economico e finanziario dipendenti dal Trattato di pace e dagli Accordi successivi e scambio di Note:
b) Accordo per il regolamento di alcune questioni relative alle, opzioni, e scambio di Note;
c) Accordo concernente la ripartizione degli Archivi e dei documenti d'ordine amministrativo o d'interesse storico riguardanti i territori ceduti ai termini del Trattato di pace, e scambio di Note;
d) Accordo concernente il regime di protezione dei diritti di proprieta' letteraria ed artistica;
e) Accordo per il regolamento di alcune questioni in materia ferroviaria previste dagli articoli 1 e 2 dell'Accordo di Belgrado in data 18 agosto 1948;
f) Protocollo di firma.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi suddetti ed ai relativi allegati e scambi di Note a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.
Art. 3
1. All'onere derivante dall'esecuzione degli Accordi di cui all'art. 1 si fara' fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 508 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1953-54.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 marzo 1955
EINAUDI
SCELBA - MARTINO - DE PIETRO - GAVA - TREMELLONI - ROMITA - MATTARELLA - TAMBRONI - ERMINI - MARTINELLI - VILLABRUNA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO