Concessione di una sovvenzione straordinaria a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' concessa all'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia, una sovvenzione straordinaria di lire 1.000.000.000 (un miliardo).
2. Alla copertura dell'onere di cui sopra viene destinata una quota parte delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1953-54.
Art. 2
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 marzo 1955
EINAUDI
SCELBA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO