Concessione di un contributo di lire due miliardi al comune di Trieste per edifici scolastici, opere igieniche, sistemazioni stradali ed altre opere pubbliche
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la spesa di due miliardi di lire per la concessione al comune di Trieste di un contributo straordinario da impiegarsi per la costruzione di edifici scolastici e di opere igieniche, di sistemazioni stradali e di oltre opere pubbliche nell'ambito del Comune anzidetto.
2. Il programma delle costruzioni di cui al precedente comma e' predisposto dal comune di Trieste. Per gli adempimenti di sua competenza il Commissario generale del Governo per il territorio di Trieste si vale della Direzione dei lavori pubblici gia' esistente a Trieste;
3. I relativi progetti, se di importo non superiore alle lire 500 milioni sono approvati con decreto del Commissario generale del Governo per il territorio di Trieste previo parere degli organi tecnici locali o del Comitato tecnico amministrativo esistente presso la Direzione predetta, secondo la rispettiva competenza.
4. I progetti di importo superiore a lire 500 milioni sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore per i lavori pubblici.
5. L'impegno della spesa e l'autorizzazione alla esecuzione dei lavori sono disposti dal Commissario generale del Governo per il territorio di Trieste.
Art. 2
1. L'erogazione del contributo previsto nel precedente articolo e' effettuata, su richiesta del Comune, dal Commissario generale per il territorio di Trieste, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, vistati dall'Ufficio del genio civile.
2. In deroga alle limitazioni stabilite dall'art. 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, le occorrenti aperture di credito a favore del Commissario anzidetto possono essere disposte fino al limite massimo di 250 milioni di lire.
Art. 3
1. Alla copertura della spesa autorizzata con l'art. 1 si provvede con una corrispondente aliquota dell'entrata derivante dal Prestito nazionale redimibile 5 per cento, denominato "Trieste", emesso con legge 22 ottobre 1954, n. 974.
2. La relativa somma e' stanziata in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1954-1955.
Art. 4
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale della leggi e dei decreti della. Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 marzo 1955
EINAUDI
SARAGAT - VANONI - GAVA - ERMINI - ROMITA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO