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Costruzione di alloggi, di edifici di culto e di opere portuali, stradali e ferroviarie nel territorio di Trieste

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la spesa di due miliardi di lire per l'esecuzione delle seguenti opere pubbliche nel porto di Trieste:

  1. 1) costruzione di un nuovo magazzino nel porto;

  2. 2) opere edilizie e di miglioramento agli impianti del porto;

  3. 3) opere di miglioramento degli impianti ferroviari e stradali del porto;

  4. 4) attrezzature elettromeccaniche portuali;

  5. 5) opere al molo VII;

  6. 6) opere foranee.

Art. 2

1. E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di due miliardi di lire all'Azienda autonoma nazionale delle strade statali, che provvedera' alla esecuzione delle opere appresso indicate:

  1. 1) sistemazione della strada statale n. 14 nel tratto da Miramare a Sistiana;

  2. 2) prolungamento da Sistiana a Monfalcone della strada camionabile Sistiana-Trieste, miglioramento della strada stessa nel tratto Sistiana-Padriciano e costruzione del raccordo col piazzale Baiamonti a Trieste.

2. E' inserita nell'elenco delle strade statali, con classifica del relativo percorso nella rete delle strade stesse, la strada di cui al precedente n. 2) che assumera' il n. 202 nella classificazione numerica delle strade statali e la denominazione "Triestina".

Art. 3

1. E' autorizzata la spesa di lire 500 milioni da corrispondersi dal Ministero dei lavori pubblici agli enti obbligati per la esecuzione dei lavori di sistemazione straordinaria della strada provinciale Romea nel tratto Latisana-Iesolo-Mestre.

Art. 4

1. E' autorizzata la spesa di 1600 milioni di lire per la costruzione a totale carico dello Stato di case popolari nel territorio di Trieste.

2. E' autorizzata la spesa di 400 milioni di lire per la costruzione a totale carico dello Stato di case popolari nel comune di Monfalcone ed in altri della provincia di Gorizia.

Art. 5

1. Per la progettazione e per la esecuzione delle costruzioni di cui al precedente articolo il Ministero dei lavori pubblici ed il Commissariato generale del Governo per il territorio di Trieste possono valersi, oltre che degli uffici del Genio civile, rispettivamente, degli Istituti autonomi per le case popolari di Gorizia e di Monfalcone e di quello di Trieste.

2. Il rimborso delle spese generali per la progettazione, la direzione, sorveglianza e assistenza al collaudo nonche' per le espropriazioni effettuate dagli Istituti per le case popolari, e' commisurato a non piu' del 3 per cento dell'importo netto degli acconti e delle rate di saldo a favore degli appaltatori. Tale misura puo' essere variata con decreti del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro.

3. L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed i relativi lavori sono considerati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

4. Il collaudo dei lavori e' disposto dal Ministero dei lavori pubblici, per le costruzioni eseguite in provincia di Gorizia, e dal Commissario generale del Governo per quelle eseguite nel territorio di Trieste.

Art. 6

1. Gli alloggi costruiti ai sensi della presente legge sono trasferiti, dopo il collaudo, in gestione agli Istituti autonomi per le case popolari, che terranno una contabilita' separata.

2. Ove particolari ragioni lo consiglino il Ministero dei lavori pubblici ed il Commissariato generale del Governo per il territorio di Trieste, nella rispettiva competenza, hanno facolta' di disporre tale trasferimento dopo l'emissione del certificato di ultimazione, previa compilazione dello stato di consistenza degli immobili.

3. Gli alloggi sono assegnati in locazione, ovvero, per una aliquota non superiore al 50 per cento e da determinarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per il tesoro, con patto di futura vendita.

4. I locatari pagano un corrispettivo annuo determinato dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

5. In caso di assegnazione con patto di futura, vendita il prezzo e' versato in 35 annualita' corrispondenti al costo di costruzione da ammortizzarsi al tasso dello 0,50 per cento oltre alle spese di cui all'ultimo comma dell'art. 21 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

6. Gli Istituti gestori trattengono, dai canoni come sopra determinati, le quote afferenti alle spese e versano la rimanenza allo Stato in conto entrate eventuali del Tesoro.

7. Il pagamento dei canoni e le eventuali morosita' sono disciplinate dalle norme del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

8. Qualora gia' i tre quarti degli alloggi di un edificio siano stati trasferiti in proprieta' degli assegnatari, la gestione sara' disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge in materia di condominio.

Art. 7

1. E' accordata all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati la sovvenzione di 1000 milioni di lire per la costruzione di alloggi di tipo popolare a favore dei profughi anzidetti.

2. Le abitazioni costruite con la sovvenzione prevista nel precedente comma sono assegnate in locazione ovvero con patto di futura vendita, secondo le modalita' stabilite dagli articoli 7 e 9 della legge 9 agosto 1954, n. 640. Sono preferiti nell'assegnazione i profughi meno abbienti e con maggior numero di conviventi a carico.

3. La costruzione degli alloggi finanziata ai sensi del presente articolo puo' essere affidata dall'Opera anche alla Organizzazione U.N.R.R.A.- Casas (1ยช Giunta).

4. La sovvenzione sara' erogata in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, da accertarsi dai competenti uffici del Genio civile.

5. Le quote d'ammortamento sono acquisite all'Opera, per la prosecuzione dei suoi compiti istituzionali.

Art. 8

1. Gli atti occorrenti per l'attuazione delle costruzioni di cui al precedente art. 4 sono esenti dalla tassa di concessione governativa e scontano, ove vi siano soggetti, le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.

2. Sono concessi il beneficio dell'imposta fissa di registro e quello della riduzione al quarto dell'imposta ipotecaria agli atti occorrenti per la esecuzione delle opere previste dal precedente art. 7.

3. Il godimento delle agevolazioni accordate dal presente articolo e' subordinato alla condizione che ogni singolo atto contenga la contestuale dichiarazione che esso e' stipulato ai sensi della presente legge.

Art. 9

1. Per la concessione di contributi statali nelle spese di costruzione e completamento di edifici di culto ed opere annesse, ai sensi della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, da effettuarsi nel territorio di Trieste, e' autorizzata la spesa di lire 500.000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 10

1. Per la esecuzione delle opere di cui agli articoli 1 e 4 (primo colima) della presente legge, per la gestione amministrativa e tecnico-economica delle medesime il Commissario generale del Governo per il territorio di Trieste si vale della Direzione dei lavori pubblici gia' esistente a Trieste; i relativi progetti, se di importo non superiore alle lire 500 milioni sono approvati con decreto del Commissario generale del Governo per il territorio di Trieste previo parere degli organi tecnici locali o del Comitato tecnico amministrativo esistente presso la Direzione predetta, secondo la rispettiva competenza.

2. I progetti di importo superiore a lire 500 milioni sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici sentito il Consiglio superiore per i lavori pubblici Con i decreti di approvazione dei progetti vengono impegnate le spese relative ed e' autorizzata l'esecuzione dei lavori o delle forniture.

3. L'erogazione delle somme occorrenti per i pagamenti da effettuare in dipendenza delle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 1 e 4 (primo comma) della presente legge e' disposta dal Commissario generale del Governo per il territorio di Trieste in base ad aperture di credito da disporsi in suo favore dal Ministero dei lavori pubblici fino al limite massimo di lire 250 milioni per ciascuna di esse.

Art. 11

1. La esecuzione delle opere di cui all'art. 4 (secondo comma) e la gestione amministrativa e tecnico-economica delle medesime restano attribuite alla competenza dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

2. Per la concessione dei contributi statali di cui al precedente art. 9 nulla e' innovato alle vigenti disposizioni in materia.