Proroga delle provvidenze stabilite per l'industria cinematografica nazionale
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le provvidenze stabilite negli articoli 14, 15, 16 e 17 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, recante disposizioni per la cinematografia continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore della nuova legge recante provvidenze per l'industria cinematografica e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1955.
2. La prima proiezione in pubblico dei film nazionali ammessi ai benefici di legge deve avvenire entro il termine di cui al precedente comma.
3. E' ugualmente stabilito fino all'entrata in vigore della nuova legge recante provvidenze per l'industria cinematografica e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1955 il termine di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 26 luglio 1949, n. 448.
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 31 dicembre 1951.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale della leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 marzo 1955
EINAUDI
SARAGAT - TREMELLONI - GAVA - MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO