Autorizzazione al Governo a pagare le quote di associazione al Gruppo internazionale di studio dello stagno
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Governo e' autorizzato a corrispondere, con decorrenza dall'esercizio 1952-53, al Gruppo internazionale di studi dello stagno (International tin study group), costituito nella Conferenza dello stagno tenuta a Bruxelles dal 15 al 18 aprile 1947, la quota fissa di associazione di 500 lire sterline annue, nonche' la quota suppletiva annua proporzionale al consumo o alla produzione dello stagno.
Art. 2
1. La spesa predetta grava, per l'esercizio finanziario 1952-53, sui fondi inscritti all'apposito capitolo n. 121 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio e, per gli esercizi finanziari successivi, su quelli inscritti ai capitoli corrispondenti a quello citato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 marzo 1955
EINAUDI
SARAGAT - VILLABRUNA - GAVA - MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO