Proroga del termine per la concessione delle agevolazioni creditizie in favore della formazione della piccola proprieta' contadina
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La proroga al 20 marzo 1957, stabilita dall'art. 6 della legge 6 agosto 1954, n. 604, si applica con effetto dal 20 marzo 1955 anche per la concessione delle agevolazioni creditizie previste dagli articoli 2 e 10 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive disposizioni integrative e modificative.
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 aprile 1955
EINAUDI
SCELBA - TREMELLONI - GAVA - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO