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Trattamento economico degli ufficiali della Guardia di finanza che cessano dal servizio permanente

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. All'ufficiale della Guardia di finanza in servizio permanente, che cessi o abbia cessato da tale servizio per ferite, lesioni o infermita' riportate o aggravate a causa di guerra, ed abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e' concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza che gli spetta, per il quale, in aggiunta al numero degli anni di servizio utile, e' computato un periodo di sei anni, sia ai fini del compimento della necessaria anzianita' per conseguire il diritto a tale trattamento ordinario di quiescenza, sia ai fini della liquidazione del trattamento stesso.

2. Il beneficio di cui al presente articolo compete anche all'ufficiale che consegua o abbia conseguito la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio permanente; in tal caso, pero', resta escluso l'aumento di sei anni.

Art. 2

1. L'assegno integratore di cui all'ultimo comma dell'art. 44 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, e successive modificazioni, e' stabilito in tanti ventesimi della pensione minima ordinaria calcolata sull'ultimo stipendio percepito, quanti sono gli anni di servizio utile aumentati di sei anni.

Art. 3

1. Agli ufficiali in ausiliaria della Guardia di finanza compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza e all'indennita' speciale di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, n. 1457, modificato dall'art. 7 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814, una indennita' annua lo i a non riversibile, nella, misura stabilita dall'art. 67 della legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

2. L'indennita' e' corrisposta in base al grado rivestito dall'ufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente.

3. Qualora l'ammontare complessivo del trattamento di quiescenza, dell'indennita' speciale e dell'indennita' di ausiliaria superi il totale degli assegni spettanti a titolo di stipendio, di indennita' militare, di assegno integratore, di indennita' sostitutiva della, razione viveri e di carovita, all'ufficiale celibe in servizio permanente, di grado uguale a quello rivestito dall'ufficiale in ausiliaria all'atto della cessazione dal servizio permanente, l'indennita' di ausiliaria e' ridotta fino a far corrispondere l'ammontare stesso al totale suddetto.

Art. 5

1. All'ufficiale che si trovi nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 44 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, e successive modificazioni, vengono corrisposti tanti ventesimi dell'indennita' speciale di cui all'articolo 4 della presente legge, quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di sei anni, purche' non venga superata, in alcun caso, la misura di tale indennita'.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche all'ufficiale collocato in ausiliaria dal servizio permanente che, richiamato in servizio, sia successivamente collocato nella riserva o in congedo assoluto per ferite, lesioni o infermita' riportate o aggravate a causa di guerra.

Art. 6

1. L'ufficiale in ausiliaria non puo' assumere impieghi ne' rivestire cariche di amministratore, consigliere, sindaco od altra consimile, o assolvere incarichi, retribuiti o non, presso imprese commerciali, industriali o di credito che hanno rapporti contrattuali con l'Amministrazione militare. L'ufficiale che contravviene a tale divieto cessa di appartenere all'ausiliaria ed e'.

2. collocato nella riserva con perdita anche dell'indennita' di cui al precedente art. 4, eventualmente spettantegli.

Art. 7

1. Allo scadere del periodo indicato nel primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, n. 1457, durante il quale la ritenuta in conto Tesoro viene operata in ragione del 6 per cento, sara' liquidato all'ufficiale un nuovo trattamento di quiescenza in relazione a detto periodo e sulla, base degli assegni pensionabili che servirono alla liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, salvo che l'ufficiale medesimo sia stato richiamato almeno per un anno, nel quale caso il nuovo trattamento di quiescenza sara' liquidato sulla base degli ultimi assegni pensionabili percepiti durante il richiamo.

Art. 9

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 26 milioni annue si fara' fronte mediante i normali stanziamenti del capitolo 67 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1954-55, e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 9 aprile 1955
EINAUDI
SCELBA - TREMELLONI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO