diritto.io

Istituzione della classe VIII-bis e della corrispondente qualifica di bigliettaio scelto nelle tabelle nazionali (allegato B) delle qualifiche del personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione, approvate con la legge 6 agosto 1954, n. 858

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' istituita la classe Vili-bis nell'allegato B delle tabelle nazionali delle qualiliche del personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione, approvate con la legge 6 agosto 1954, n. 858;

2. In tale classe e' istituita la qualifica di "bigliettaio scelto".

Art. 2

1. Nelle note esplicative dell'allegato B di cui all'articolo precedente viene aggiunta, dopo il punto VIII la seguente nota esplicativa, che porta il numero VIII-bis:
"Deve essere inquadrato nella qualifica di bigliettaio scelto l'agente che abbia maturato una anzianita' di servizio di 10 anni nella qualifica di bigliettaio ed abbia dato prova in complesso di lodevole servizio"

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 maggio 1955
EINAUDI
SCELBA - MATTARELLA - VIGORELLI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO