Provvedimenti eccezionali a favore delle concessioni speciali per la coltivazione del tabacco del Polesine e del Cavarzerano danneggiate dall'alluvione dell'autunno 1951
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'Amministrazione dei monopoli di Stato ha facolta' di concedere alle concessioni speciali per la, coltivazione dei tabacchi aventi i magazzini generali ubicati nei territori del Polesine e del Cavarzerano ed i cui tabacchi condizionati in colli del raccolto 1950 giacenti nei magazzini stessi abbiano subito danni a causa dell'alluvione verificatasi nell'autunno 1951, un contributo a carico dello Stato fino al limite massimo del quaranta per cento del danno subito, valutato discrezionalmente dalla predetta Amministrazione.
Art. 2
1. I benefici previsti dal precedente articolo non sono cumulabili con quelli stabiliti dalle leggi 10 gennaio 1952, n. 3 e 13 febbraio 1952, n. 50, quando nei benefici concessi in base a tali leggi si sia, tenuto o si tenga conto dei danni subiti dal tabacco raccolto 1950 giacente nei magazzini generali all'atto dell'alluvione del 1951.
2. Ai fini del precedente comma, l'Amministrazione dei monopoli di Stato dara' comunicazione dell'ammontare dei singoli contributi concessi tanto all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di cui all'art. 12 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, quanto alla Commissione provinciale presieduta dall'Intendente di finanza, di cui all'art. 4 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, modificato dall'art. 1 della legge 13 febbraio 1952, n. 50.
Art. 3
1. Alle stesse concessioni speciali di cui all'art. 1 puo' essere concessa una dilazione nel rimborso delle anticipazioni riscosse sul raccolto 1950, in modo che il recupero di esse avvenga in sei rate annuali eguali a cominciare dal raccolto 1951.
Art. 4
1. In deroga alle disposizioni del primo e secondo comma dell'art. 93 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni, l'Amministrazione dei monopoli di Stato, e' autorizzata ad esentare le anticipazioni di cui al precedente articolo dall'onere degli interessi del cinque per cento.
2. In tal caso non sono dovuti gli interessi previsti dal terzo comma del citato art. 93, sulla differenza tra il prezzo netto liquidato per il prodotto acquistato dal Monopolio e l'ammontare dell'anticipazione corrisposta.
Art. 5
1. Per ottenere i benefici previsti dalla presente legge, le concessioni speciali che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 e che siano legittimate da licenza in corso all'atto dell'entrata in vigore della legge dovranno far pervenire regolare domanda all'Amministrazione dei monopoli di Stato, entro sessanta giorni da quello dell'entrata in vigore della legge stessa.
Art. 6
1. Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 della presente legge e' autorizzata la spesa di trenta milioni di lire.
2. La somma di cui al precedente comma sara' stanziata nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'esercizio 1954-55.
3. Alla copertura dell'onere dipendente dall'applicazione della presente legge si fa fronte con riduzioni dello stanziamento del capitolo 35 del suindicato stato di previsione.
4. Il Ministro per il tesoro provvedera' con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7
1. La presente legge entra in vigore nel giorno sueccessivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 maggio 1955
EINAUDI
SCELBA - TREMELLONI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO