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Estensione ad alcune categorie di ufficiali del Corpo della guardia di finanza dei limiti di eta' disposti dalla legge 9 febbraio 1952, n. 60, ai soli effetti del trattamento di quiescenza

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.
hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Gli ufficiali della Guardia di finanza che siano cessati per eta' dal servizio permanente anteriormente al 1 gennaio 1950 e che alla data stessa non avevano superato i limiti di eta' previsti per il proprio grado dalla legge 9 febbraio 1952, n. 60, hanno diritto alla riliquidazione del trattamento di quiescenza sulla base degli assegni utili a pensione che sarebbero loro spettati se fossero rimasti in servizio fino al raggiungimento dei limiti di eta' dalla citata legge previsti.

2. Per quelli di detti ufficiali che abbiano conseguito o consegnano promozioni nell'ausiliaria o nella riserva con anzianita' anteriore alla data in cui sarebbero stati raggiunti dai limiti di eta' previsti dalla legge 9 febbraio 1952> n. 60, nel grado rivestito
all'atto del collocamento nell'ausiliaria, o nella riserva, la riliquidazione del trattamento di quiescenza e' effettuata sulla base degli assegni utili a pensione che sarebbero loro spettati all'atto della promozione.

Art. 2

1. La spesa annua derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in lire 1.000.000, sara' fronteggiata, per l'esercizio 1954-55, con lo stanziamento gia' iscritto al capitolo relativo alle pensioni ordinarie dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare con la legge dello Stato.
Data, a Roma, addi' 3 maggio 1955
EINAUDI
SCELBA - TREMELLONI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO