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Divieto di aumentare l'imposta sul bestiame e modifica del n. 1 dell'art. 30 del testo unico sulla finanza locale

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. A decorrere dal 1 gennaio 1956, l'aliquota massima dell'imposta sul bestiame, stabilita dall'art. 126 del testo unico sulla finanza locale non potra' essere aumentata.

2. La facolta' prevista dal quinto comma dell'art. 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, non trova quindi applicazione nei confronti di detta imposta.

Art. 2

1. Il numero 1 dell'art. 30 del testo unico per la finanza locale regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e' sostituito dal seguente: "Il vino, il vinello e le altre bevande vinose somministrate:
a) ai braccianti agricoli durante i lavori per i quali e' fatto obbligo per consuetudine locale o patto collettivo di lavoro di somministrare le bevande vinose in soprappiu' della mercede giornaliera e sempre quando la somministrazione ed il consumo delle bevande avvengano nel luogo dove ai eseguiscono i lavori agricoli;
b) ad salariati agricoli, comunque denominati, che prestano la loro opera manuale, con contratto a tempo determinato, nei lavori agricoli inerenti alla lavorazione della terra, alla coltivazione delle piante, alla raccolta e prima manipolazione dei relativi prodotti, nonche' alla custodia ed al governo degli animali necessari per la conduzione dei fondo in cui lavorano od alimentati con i prodotti del fondo stesso, per le bevande vinose che loro spettano annualmente, per consuetudine o patto collettivo di lavoro, sempreche' le stesse vengano consumate da essi, ed eventualmente dai propri familiari, sul fondo ove lavorano e dimorano".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 maggio 1955
EINAUDI
SCELBA - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO