Disciplina del versamento paritetico dei contributi obbligatori all'Ente nazionale assistenza gente di mare da parte degli armatori e dei marittimi
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' dovuto all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, per l'attuazione dei suoi scopi istituzionali, un contributo corrispondente alla misura indicata nell'articolo seguente, da parte del personale arruolato sulle navi di stazza lorda pari o superiore alle 1000 tonnellate, ovvero su navi di qualunque stazza quando queste siano di proprieta' o in gestione delle societa' esercenti servizi sovvenzionati o di preminente interesse nazionale ma di carattere locale.
2. L'armatore, datore di lavoro del personale sopra specificato, e' obbligato a versare all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare un contributo pari allo 0,50 per cento della retribuzione valevole per il calcolo dei contributi per l'assicurazione contro le malattie della gente di mare.
3. Il contributo dovuto dal marittimo e' trattenuto mensilmente dall'armatore al quale e' fatto obbligo di versarlo unitamente a quanto di sua spettanza.
Art. 2
1. L'importo dovuto da ciascun marittimo arruolato, per ogni mese di imbarco, e' il seguente:
1) comandanti, direttori di macchina, capi commissari e primi ufficiali, L. 345;
2) secondi e terzi ufficiali, L. 268;
3) allievi ufficiali, L. 210;
4) sottufficiali, L. 240;
5) comuni e giovanotti, L. 195;
6) mozzi e piccoli, L. 114.
Per i periodi di arruolamento inferiori al mese, il contributo e' versato in proporzione al numero di giorni di imbarco. Per gli equipaggi delle navi di stazza lorda uguale o inferiore a 3.000 tonnellate il contributo mensile dei comandanti, direttori di macchina e primi ufficiali e fissato in lire 278 e per i secondi e terzi ufficiali in lire 240. Gli importi indicati nella tabella contenuta nel presente articolo sono maggiorati del 15 per cento nel caso in cui il marittimo sia imbarcato su nave cisterna. Per i comandanti, direttori di macchina, capi commissari, primi ufficiali e per il restante personale componente lo stato maggiore, imbarcati su navi esercenti servizi di preminente interesse nazionale e di societa' esercenti servizi sovvenzionati di carattere locale, la cifra indicata nella tabella sopra riportata e' maggiorata di L. 75 mensili.
Art. 3
1. Nel primo quinquennio di applicazione della, presente legge, al fine di poter assicurare l'adeguatezza del contributo alle necessita' dell'Ente nazionale assistenza gente di mare, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, sentite le organizzazioni sindacali interessate, potranno essere aumentati gli importi fissati nella tabella di cui al precedente articolo.
2. Il contributo complessivo dovuto all'Ente per ogni marittimo non potra', in ogni caso, superare l'1 per cento della retribuzione a questi spettante, calcolata in base agli elementi previsti dalle norme di cui all'art. 1 del decreto legislativo 1 agosto 1945, n. 692.
Art. 4
1. E' fatto obbligo all'armatore di versare entro il quindicesimo giorno di ogni mese all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, per le navi in armamento, il contributo dovuto per il mese precedente, come se la nave fosse in pieno armamento, in base alle tabelle stabilite a tal fine, secondo i casi, dai Ministero della marina mercantile o dai contratti ed accordi collettivi di arruolamento.
2. Entro novanta giorni dal giorno di scadenza previsto per il versamento, l'armatore e' tenuto ad effettuare il conguaglio fra quanto versato all'Ente e quanto dovuto, in relazione all'accertata effettiva consistenza dell'equipaggio, inviando contemporaneamente all'Ente stesso l'elenco nominativo del personale imbarcato all'epoca cui si riferisce il conguaglio, con le relative qualifiche.
Art. 5
1. I crediti dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, per quanto riguarda i contributi previsti dalla presente legge, sono privilegiati ai sensi dell'articolo 552, n. 3, del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
2. Questi sono riscossi, in caso di mancato pagamento, unitamente alle somme aggiuntive di cui all'articolo successivo, con la procedura vigente per le imposte dirette. A tal fine l'Ente, trascorsi 60 giorni dalla data di scadenza dei contributi dovuti ai sensi degli articoli precedenti, avvalendosi dei dati che, a sua richiesta sono forniti dalle competenti capitanerie di porto, compila i ruoli dei debitori morosi, comprendendovi gli aggi di riscossione che sono trasmessi alla intendenza di finanza territorialmente competente per la esecuzione e la esazione.
3. I versamenti sono eseguiti dagli esattori, al netto degli aggi, con I obbligo del non riscosso come riscosso all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare.
Art. 6
1. L'armatore, che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, e vi provvede in misura inferiore alla dovuta, e' obbligato al pagamento dei contributi medesimi, o delle parti di essi non versate, anche per la quota, a carico dei marittimi arruolati. In tal caso l'armatore e' tenuto anche al versamento all'Ente di una somma aggiuntiva, pari alla quota di sua spettanza.
2. La sorveglianza e il controllo sul regolare pagamento dei contributi previsti dalla presente legge sono demandati agli Ispettorati del lavoro e disciplinati dalle stesse norme in vigore per la sorveglianza e il controllo dell'adempimento degli obblighi contributivi per le assicurazioni sociali.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' l'atto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 maggio 1955
EINAUDI
SCELBA - TAMBRONI -
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO