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Abrogazione degli articoli 10 e 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 652

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

2. E' del pari abrogata la disposizione del primo comma dell'art. 111 dei decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 653, salvo per quanto riguarda le assegnazioni senza concorso ed i concorsi, previsti dal citato decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 652, per i quali, alla data della presente legge, sia gia' intervenuta, nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, la pubblicazione degli elenchi dei posti da assegnare senza concorso o dei bandi di concorso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 maggio 1955
EINAUDI
SCELBA - CASSIANI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO