Modificazioni agli articoli 25 e 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648, concernente il riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE-DELLA REPUBBLICA -
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'art. 25 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' sostituito dal seguente:
"Il richiedente la pensione di guerra che, senza giustificato motivo, dopo due inviti, di cui il secondo ad almeno due mesi di distanza dal primo, non si presenti alla chiamata per prima visita sanitaria entro sei mesi dal secondo invito, dovra' produrre nuova domanda di accertamenti sanitari. La pensione, l'assegno o l'indennita', eventualmente speltanti, decorreranno dal primo del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.
"Anche nel caso in cui l'invalido, senza giustificato motivo, non si presenti alla visita sanitaria, disposta a scadenza dell'assegno rinnovabile, entro un anno dall'invito o entro l'anno di proroga di cui all'articolo precedente, se tale termine sia piu' favorevole, la pensione, l'assegno o l'indennita', eventualmente spettanti, decorreranno dal primo del mese successivo a quello della presentazione della relativa domanda.
"La domanda non sara' ammessa, in entrambi i casi, scorsi dieci anni dalla scadenza dei termini predetti.
"Le Commissioni mediche, di cui al successivo articolo 103, sono tenute a comunicare al Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) i nominativi degli interessati che non si sono presentati al primo accertamento sanitario oppure alla visita per la rinnovazione dell'assegno entro i predetti termini, trasmettendo i documenti comprovanti la data di notificazione dell'invito".
Art. 2
1. All'art. 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' aggiunto il seguente comma:
"Quando le condizioni previste dall'art. 73 si verificano nei confronti dei genitori, del collaterale o dell'assimilato, dopo la morte del militare o del civile, il termine di cinque anni decorre dal verificarsi di tali condizioni, ma la pensione ha inizio dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda".
Art. 3
1. Nei casi in cui i cinque anni previsti dall'articolo precedente, siano gia' trascorisi, gli interessati possono presentare la domanda, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ma i benefici non possono avere decorrenza anteriore alla data medesima.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 maggio 1955
EINAUDI
SCELBA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO