diritto.io

Provvedimenti per la costruzione di autostrade e strade e modifiche alle tasse automobilistiche

Testo vigente

Art. 6

1. Allo scopo di integrare, il fabbisogno finanziario per la costruzione a propria cura e spese di autostrade ai sensi dell'art. 1, l'Azienda nazionale autonoma delle strade statali e' autorizzata dal 1955-56 al 1964-65, a contrarre mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri Istituti di credito ed Enti di diritto pubblico all'uopo autorizzati dal Ministro per il tesoro con proprio decreto.

2. Le operazioni di mutuo e gli atti ad esso inerenti e conseguenti sono esenti da ogni imposta e tassa, fatta salva la quota di abbonamento di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488.

Art. 7

1. I mutui previsti nel precedente articolo saranno ammortizzati in un periodo non superiore a trenta anni e saranno contratti alle condizioni e nei modi stabiliti in apposite convenzioni da stipularsi tra l'Azienda nazionale autonoma delle strade statali ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche o gli Istituti di credito ed Enti autorizzati, ai sensi dell'art. 4, con l'intervento del Ministro per il tesoro. Le convenzioni saranno approvate con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro.

2. Il servizio dei mutui e' assunto dall'Azienda nazionale autonoma delle strade statali a partire dall'esercizio finanziario 1955-56.

3. Le rate di ammortamento saranno iscritte, con distinta imputazione, negli stati di previsione della spesa dell'Azienda stessa e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche o degli Enti od Istituti mutuanti.

Art. 8

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 3277

Art. 9

1. E' assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, per lo studio e la progettazione dell'autostrada Napoli-Bari, la somma di lire 100 milioni ripartita in ragione di lire 30 milioni per l'esercizio 1955-56 e di lire 70 milioni per l'esercizio 1956-57.

2. E' assegnata inoltre la somma di lire 100 milioni, da ripartirsi in ragione di lire 50 milioni per l'esercizio finanziario 1955-56 e di lire 50 milioni per l'esercizio finanziario 1956-1957, per lo studio e la progettazione delle altre autostrade da costruire nell'Italia centromeridionale ed insulare, entro il piano di massima di cui al seconda comma dell'art. 2.

Art. 10

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge sara' provveduto per l'esercizio 1955-56 con le maggiori entrate derivanti dalla elevazione delle misure delle tasse automobilistiche e dall'aumento dell'imposta sulla benzina.

2. Con decreti del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle necessarie variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali.

Titolo II. Provvedimenti in materia di tasse automobilistiche

Art. 12

1. Gli autoveicoli "nuovi di fabbrica" ... a quattro o piu' ruote motrici, adatti per l'impiego fuori strada e muniti di carrozzeria utilitaria, hanno diritto, per il periodo di cinque anni - a decorrere dalla data del collaudo - alla riduzione del 50 per cento sull'ammontare della tassa annua di circolazione prevista per le autovetture adibite al trasporto di persone.

2. Sulla licenza di circolazione, il competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione deve dichiarare che l'autoveicolo ha le caratteristiche tecniche di cui sopra ed il periodo di durata della riduzione.

3. Il beneficio tributario suddetto si applica anche agli autoveicoli con le stesse caratteristiche gia' in circolazione, a condizione che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli interessati richiedano al competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione l'apposizione, sulla licenza di circolazione, della suindicata dichiarazione.

Art. 13

1. La lettera h) dell'art. 17 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e' sostituita dalla seguente:
"h) i velocipedi con motore ausiliario, i motocicli e le motocarrozzette, i motocicli leggeri e le motocarrozzette leggere destinati a sostituire o integrare le possibilita' di deambulazione dei mutilati e invalidi per qualsiasi causa;".

Art. 14

1. Il primo comma dell'art. 18 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e' sostituito dal seguente:
"Le autovetture ed i motocicli ad uso privato, i rimorchi ad uso di abitazione, di campeggio e simili importati temporaneamente dall'estero ed appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione per tre mesi, a decorrere dalla data della loro temporanea importazione".

Art. 18

1. Il Ministro per le finanze ha facolta' di stabilire con proprio decreto nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche e di modificare le forme, i termini e le modalita' di pagamento dello stesso tributo previsti dagli articoli 2, penultimo comma, 5 e 6 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.

Art. 20

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 maggio 1955
GRONCHI
SCELBA - ROMITA - VANONI GAVA - TREMELLONI - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO