Istituzione della Facolta' di economia e commercio, con Sezione di lingue e letterature straniere, presso l'Universita' di Pisa
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. In aggiunta alle Facolta' della Universita' degli studi di Pisa, indicate nella tabella A annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, e' istituita, a decorrere dall'anno accademico 1954-55, presso l'Universita' medesima, la Facolta' di economia e commercio con Sezione di lingue e letterature straniere.
Art. 2
1. I posti di professore di ruolo della Facolta' predetta sono fissati in numero di sei, di cui tre per il corso di laurea in economia e commercio e tre per quello in lingue e letterature straniere.
Art. 3
1. I ruoli organici del personale assistente, tecnico e subalterno universitario, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, sono aumentati rispettivamente di quattro posti di assistente e di due posti di subalterno.
Art. 4
1. Il ruolo organico di gruppo A del personale delle segreterie universitarie di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, ratificato con la legge 4 aprile 1950, n. 224, s'intende aumentato di un posto di primo segretario (grado 9°).
2. Il ruolo organico di gruppo C del personale delle segreterie universitarie s'intende aumentato di un posto di applicato (grado 12°).
Art. 5
ARTICOLO ABROGATO DALLA L.10 MARZO 1982, N. 71
Art. 6
1. A decorrere dall'anno accademico 1954-55 il contributo di finanziamento corrisposto dallo Stato all'Universita' di Pisa sara' aumentato della somma di lire 3.000.000.
2. Alla spesa sopraindicata verra' fatto fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 283 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1954-55.
3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio,
Art. 7
1. Fino a quando non faranno parte della Facolta' di economia e commercio almeno tre professori di ruolo, il Consiglio della facolta' sara' composto (o integrato) da tutti i professori di ruolo di altre Facolta' o scuole cui sono affidati insegnamenti nella predetta Facolta',
Art. 8
1. E' riconosciuta ad ogni effetto la validita' dei corsi di laurea in economia e commercio ed in lingue e letterature straniere svolti presso l'Universita' degli studi di Pisa a decorrere dall'anno accademico 1947-48, e dei titoli accademici rilasciati.
Art. 9
1. Per effetto della presente legge, al ruolo organico dei posti di professore dell'Universita' di Pisa, di cui alla tabella D, annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, modificata con regio decreto 19 dicembre 1935, n. 2298, sono aggiunti sei posti di professore per la Facolta' di economia e commercio con Sezione di lingue e letterature straniere.
Art. 10
ARTICOLO ABROGATO DALLA L.10 MARZO 1982, N. 71