Norme sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche per l'anno scolastico 1954-55
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le norme sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche contenute nel decreto-legge 24 giugno 1952, n. 649, convertito in legge con legge 25 luglio 1952, n. 1054, e le modificazioni ad esse apportate dal decreto-legge 21 giugno 1953, n. 451, convertito in legge con legge 21 agosto 1953, n. 588, sono richiamate in vigore per le sessioni dell'anno scolastico 1954-55.
2. Parimenti sono confermate per l'anno scolastico 1954-1955 le norme della legge 10 dicembre 1953, n. 934, circa gli esami di abilitazione tecnica negli istituti tecnici femminili.
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 giugno 1955
GRONCHI
SCELBA - ERMINI - CAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO