Norme per il completamento dei lavori di costruzione dell'aeroporto intercontinentale di Roma (Fiumicino) comprese le opere accessorie
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per la prosecuzione ed il completamento a cura del Ministero dei lavori pubblici dei lavori di costruzione dell'aeroporto intercontinentale di Roma (Fiumicino) e per l'esecuzione delle opere necessarie ai servizi inerenti all'aeroporto stesso, ivi compresi i collegamenti stradali, telefonici ed elettrici esterni, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 14.000.000.000.
2. La somma prevista al precedente comma sara' stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire due miliardi nell'esercizio 1954-55: lire 5 miliardi nell'esercizio 1955-56, lire cinque miliardi nell'esercizio 1956-57 e lire due miliardi nell'esercizio 1957-58 e sara' gestita dall'Amministrazione centrale del Ministero stesso.
3. Della somma autorizzata dal presente articolo, una quota non superiore all'uno per cento puo' essere destinata alle spese di progettazione e generali.
Art. 2
1. E' classificata nella rete delle strade statali la strada da Roma all'aeroporto intercontinentale di Fiumicino.
2. Tale strada sara' inserita nell'elenco delle strade statali col numero 201 e con la denominazione: "Strada dell'aeroporto di Fiumicino".
Art. 3
1. Alla progettazione dei lavori dell'aeroporto di cui al precedente art. 1 ed al coordinamento delle varie opere sara' provveduto a cura del Ministero della difesa (Aeronautica).
2. L'esecuzione di quelle opere integrative che per la loro speciale natura e destinazione dovranno essere poi esercite da altre Amministrazioni statali o dalla provincia o dal comune di Roma potra' essere dal Ministero dei lavori pubblici concessa o demandata, di intesa col Ministero della difesa (Aeronautica), all'ente cui competera' la successiva gestione.
3. La progettazione e l'esecuzione dei lavori per la costruzione e sistemazione della strada statale di cui al precedente art. 2, verranno effettuate a cura dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.), d'intesa con il Ministero della difesa (Aeronautica).
4. A tale scopo il Ministero dei lavori pubblici devolvera' all'Azienda predetta - sugli stanziamenti di cui all'art. 1 della presente legge - la necessaria quota di spesa, da determinarsi d'intesa col Ministero della difesa (Aeronautica).
Art. 4
1. Le opere dopo il collaudo, saranno consegnate dal Ministero dei lavori pubblici a quello della difesa (Aeronautica) anche per singoli lotti capaci di utile funzionamento; per le opere integrative previste al secondo comma dell'art. 3 e per quelle altre per le quali il Ministero della difesa (Aeronautica) ritenesse opportuna la consegna ad altre Amministrazioni statali ed agli enti di cui al predetto secondo comma, la consegna stessa potra' essere effettuata direttamente dal Ministero dei lavori pubblici con l'intervento del predetto Ministero della difesa (Aeronautica).
Art. 5
1. Alla copertura della spesa di lire due miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1954-55 si provvedera' con una corrispondente aliquota delle disponibilita' recate dal decreto Presidenziale 18 giugno 1954, n. 292, concernente modifiche ai prezzi di taluni tipi di tabacchi lavorati.
2. La spesa di lire cinque miliardi relativa all'esercizio finanziario 1955-56 fara' carico al fondo speciale di cui al capitolo n. 532 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per tale esercizio.
Art. 6
1. Il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato ad assumere impegni sino alla concorrenza di lire 14 miliardi.
2. Le somme non impegnate in un esercizio sono utilizzabili negli esercizi successivi.
Art. 7
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio dell'A.N.A.S.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 giugno 1955
GRONCHI
SCELBA - ROMITA - VANONI - GAVA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO