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Proroga delle provvidenze previste dall'art. 6 della legge 9 aprile 1953, n. 297, a favore del comune di Napoli

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La concessione del contributo straordinario di annue lire 3 miliardi a favore del comune di Napoli, stabiliti, per il triennio dal 1952 al 1954, dall'art. 6 della legge 9 aprile 1953, n. 297, e' autorizzata anche per l'anno 1955.

2. La somma occorrente sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1955-56 ed al relativo onere si provvedera' a carico del fondo speciale per l'esercizio medesimo relativo agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2

1. Il termine di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge 9 aprile 1953, n. 297, relativo alla presentazione, da parte della Commissione ivi prevista, delle proposte sui provvedimenti inerenti al riassetto delle finanze del comune di Napoli, e' prorogato di un anno.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 giugno 1955
GRONCHI
SCELBA - VANONI - TREMELLONI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO