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Concessione a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese di un contributo integrativo per la gestione degli acquedotti della Lucania per l'esercizio 1954-55

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' concesso all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese un contributo straordinario, da parte dello Stato di lire 100.000.000 nelle spese che l'Ente medesimo dovra' sostenere durante il periodo dal 1 luglio 1954 al 30 giugno 1955 per l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli acquedotti dell'Agri, del Basento e del Caramola in Basilicata.

Art. 2

1. Alla spesa occorrente di lire 100.000.000 si fara' fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1955-56 riguardante provvedimenti legislativi in corso.

Art. 3

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, con proprio decreto, la variazione occorrente per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 agosto 1955
GRONCHI
SEGNI - ROMITA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO