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Provvidenze a favore dell'industria alberghiera

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' costituito presso il Commissariato per il turismo, che ne cura la gestione, un Fondo di rotazione destinato:

  1. a) alla concessione di mutui venticinquennali per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento e l'adattamento di immobili ad uso di alberghi e di pensioni a tipo alberghiero;

  2. b) alla concessione di mutui di durata non superiore a dieci anni per l'arredamento delle aziende di cui alla precedente lettera a), nonche' per l'ammodernamento e il rinnovo dell'arredamento di alberghi e pensioni a tipo alberghiero esistenti.1

Art. 2

1. Il Fondo previsto dal precedente articolo e' alimentato:

  1. a) dalla somma di lire 1000 milioni da stanziarsi sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissariato per il turismo - per ciascuno degli esercizi dal 1955-56 al 1959-60;

  2. b) dalle quote di ammortamento per capitale ed interessi relativi ai mutui concessi in applicazione della presente legge, e della leggi 29 luglio 1949, numero 481, e 28 giugno 1952, n. 677;

  3. c) a decorrere dall'esercizio 1957-58 fino all'esercizio 1970-71, dagli stanziamenti di cui all'art. 9 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, e successive modificazioni, ridotti - a modifica di quanto stabilito dal secondo capoverso dell'art. 2, lettera a), della legge 29 luglio 1949, n. 481 -- della somma occorrente per provvedere ai pagamenti previsti dall'art. 3, n. 1, del suindicato regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452;

  4. d) dalle disponibilita' che possono verificarsi sui fondi di cui al regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, al decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 339, ed alle leggi 29 luglio 1949, n. 481, e 28 giugno 1952, n. 677, nonche' dai recuperi disposti a qualsiasi titolo sulle provvidenze concesse in base a detti provvedimenti legislativi e alla presente legge;

  5. e) dagli interessi prodotti dalle disponibilita' giacenti nel Fondo;

  6. f) dalle somme derivanti da eventuali estinzioni anticipate dei finanziamenti disposti ai sensi della presente legge e dei provvedimenti legislativi citati nelle precedenti lettere.

Art. 3

1. Le somme affluite al Fondo ai sensi del precedente articolo sono depositate in conto corrente fruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato e sono anticipate agli Istituti di credito di cui al successivo art. 5, per la somministrazione dei mutui con l'osservanza delle norme da stabilirsi nelle convenzioni previste dallo stesso art. 5. I prelevamenti dal conto hanno luogo su ordinativi di pagamento emessi dal Commissariato per il turismo, vistati dalla competente Ragioneria centrale.

Art. 4

1. Le modalita' per la concessione dei mutui sono stabilite da un'apposita Commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composta dal Commissario per il turismo, o, in sua vece, dal Direttore generale per il turismo, e da altri sei membri designati rispettivamente, dai Ministri per il tesoro, per l'industria e per il commercio e per i lavori pubblici, dal Commissario anzidetto, dall'Unione italiana delle Camere di commercio, industria e agricoltura e dall'Unione delle province italiane.

2. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni della.

3. Commissione, con voto consultivo, un rappresentante per ciascuno dei seguenti enti: Istituto nazionale di urbanistica, Federazione delle Associazioni italiane alberghi e turismo (F.A.I.A.T.), Associazione nazionale degli ingegneri e architetti italiani.

4. La Commissione e' presieduta dal Commissario per il turismo, o, in sua vece, dal Direttore generale; le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario del Commissariato per il turismo di grado non inferiore al nono di gruppo A.

5. Oltre all'attribuzione prevista nel primo comma, spetta, alla Commissione di approvare la concessione dei singoli finanziamenti.

6. Per i finanziamenti interessanti esercizi alberghieri con sede in Regioni a statuto autonomo, la Commissione sente il parere degli organi regionali competenti.

Art. 5

1. Le operazioni di credito previste dalla presente legge sono effettuate:

  1. a) dalla Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro;

  2. b) da Istituti o Sezioni di credito a medio o a lungo termine, compresi quelli di credito fondiario designati dal Ministero del tesoro, sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e il Commissariato per il turismo;

  3. c) dalle Casse di risparmio.

2. Il Ministero del tesoro e' autorizzato a stipulare con gli Istituti di credito di cui al precedente comma, di concerto con il Commissariato per il turismo, le convenzioni occorrenti per l'applicazione della presente legge, Dette convenzioni sono soggette alla registrazione con il pagamento dell'imposta fissa.

Art. 6

1. I mutui sono concessi per un importo non superiore al 50 per cento della spesa occorrente per l'esecuzione delle opere di cui alla lettera a) dell'art. 1 e di quelle relative alla parte muraria dell'ammodernamento, compresi gli impianti fissi, per un limite massimo di 250 milioni, e per un ammontare non eccedente il 25 per cento del costo dell'arredamento e delle attrezzature, per un limite massimo di 25 milioni.1

2. Sulle somme mutuate e' dovuto l'interesse del 3,25 per cento, che affluisce al Fondo, e lo 0,75 per cento a favore degli Istituti di credito indicati nel precedente articolo, a titolo di corrispettivo delle spese di amministrazione.

Art. 7

1. La concessione dei mutui previsti dalla presente legge, disposta in favore dei proprietari delle aziende di cui alla lettera a) dell'art. 1, e' subordinata alla iscrizione di ipoteca di primo grado, a favore degli Istituti di credito indicati nel precedente art. 5 sugli immobili per i quali detti mutui vengono concessi.

2. Per i mutui previsti dalla lettera b) dell'art. 1, da concedersi ai gestori delle aziende non proprietari dell'immobile, qualora non sia possibile la concessione di ipoteca sull'immobile stesso o su altri immobili di proprieta' dei medesimi o di terzi, puo' essere sufficiente la prestazione di altre adeguate garanzie, quali deposito di titoli, fidejussioni di banche, enti, societa', e persone, polizze assicurative e simili. La capienza di tali garanzie sara' vagliata dall'Istituto concedente il prestito.

Art. 8

1. Per gli atti e i contratti di mutuo occorrenti per la esecuzione delle opere finanziate dagli Istituiti di cretido previsti nel precedente art. 5, anche per quanto riguarda le agevolazioni fiscali ed altri benefici, si osservano le stesse disposizioni vigenti sul credito fondiario, con le deroghe alle disposizioni medesime stabilite dalle norme che regolano i mutui della sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, istituita presso la Banca nazionale del lavoro.

Art. 9

1. Gli immobili finanziati ai sensi della presente legge sono vincolati alla destinazione per uso alberghiero.

2. Il vincolo e' reso pubblico mediante trascrizione presso il competente Ufficio dei registri immobiliari a carico dei beneficiari, previa l'osservanza di quanto prescrive il primo comma dell'art. 16 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452.

3. Il Commissario per il turismo puo' tuttavia autorizzare, con proprio decreto e sentita la Commissione prevista dal precedente art. 4 il mutamento della destinazione quando sia documentata l'impossibilita' o la non convenienza della destinazione stessa: il mutamento della destinazione e' subordinato alla estinzione totale anticipata del mutuo.

Art. 10

1. I mutui di cui alla lettera a) dell'art. 1, per quanto riguarda la costruzione di nuovi edifici alberghieri, saranno concessi per opere da iniziarsi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 agosto 1955
GRONGHI
SEGNI - VANONI - GAVA - ANDREOTTI - MORO -
ROMITA - CORTESE
Visto, il Guardasigilli: MORO