Aumento dello stanziamento annuo per contributi da erogare a favore di iniziative di interesse turistico
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1954-1955, e' autorizzata la spesa di lire 300.000.000 da erogare a cura del Commissariato del turismo, per la concessione di contributi, a favore di Enti pubblici o di diritto pubblico, per iniziative e manifestazioni che interessino il movimento turistico.
Art. 2
1. L'onere di cui sopra sara' fronteggiato per lire 4.000.000 mediante riduzione dello stanziamento inscritto al capitolo 231 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55 e, per lire 296.000.000, mediante riduzione del capitolo 515 dello stato di previsione ed esercizio medesimi.
2. Per l'esercizio in corso, il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3
1. E' abrogata la legge 19 giugno 1950, n. 398.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 agosto 1955
GRONCHI
SEGNI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO