Concessione di una sovvenzione straordinaria per la maggiore spesa di costruzione del primo gruppo di opere della ferrovia Castellammare di Stabia-Sorrento in concessione all'industria privata
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per la costruzione del primo gruppo di opere (sede stradale e fabbricati) della ferrovia Castellammare di Stabia-Sorrento e' autorizzata una maggiore spesa di importo non superiore a lire 370.000.000.
Art. 2
1. In aggiunta alla sovvenzione assentita con l'art. 3 dell'atto addizionale 28 aprile 1951 e' accordata alla concessionaria Societa' strade ferrate secondarie meridionali, una sovvenzione straordinaria quarantacinquennale da corrispondersi in annualita' posticipate determinate al tasso del 5,50 per cento e con decorrenza dal 19 febbraio 1953, valevoli ad integrare la maggiore spesa di cui al precedente art. 1.
2. Dette annualita' potranno essere vincolate per le operazioni di cui agli articoli 36, 37 e 38 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447.
3. Con decreto dei Ministri per i trasporti e per il tesoro verra' determinato l'ammontare della sovvenzione di cui al comma primo del presente articolo entro i limiti di spesa di cui al precedente articolo.
Art. 3
1. L'onere derivante dalla presente legge fara' carico al bilancio del Ministero dei trasporti, per gli esercizi finanziari 1954-55 e seguenti, sul capitolo concernente Le sovvenzioni chilometriche per la costruzione e l'esercizio delle ferrovie concesse all'industria privata.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 agosto 1955
GRONCHI
SEGNI - ANGELINI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO