Autorizzazione della spesa di lire 500.000.000 per lavori di primo intervento per la riparazione delle opere del porto di Genova danneggiate dalla mareggiata del 18-19 febbraio 1955
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge;
Art. 1
1. E' autorizzata la spesa di 500 milioni di lire per l'esecuzione dei lavori di primo intervento e di quelli occorrenti per mettere in condizioni di parziale efficienza le opere e gli impianti del porto di Genova danneggiati dalla mareggiata del 18 e 19 febbraio 1955.
2. La somma predetta sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1954-55.
Art. 2
1. Il Consorzio autonomo del porto di Genova provvedera' alla progettazione ed esecuzione dei lavori di cui all'art. 1, secondo le norme stabilite nel testo unico approvato dal regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e successive modificazioni. I progetti relativi saranno approvati dall'ispettore generale del Genio civile, revisore tecnico delegato dal Ministro per i lavori pubblici presso detto Consorzio.
2. La somma autorizzata sara' accreditata, a favore del Consorzio predetto su di una contabilita' speciale da instituire a nome del Consorzio stesso presso la Sezione di tesoreria, provinciale di Genova. I prelievi saranno effettuati in base a stati di avanzamento vistati dal predetto revisore tecnico.
3. Il Consorzio presentera' al Ministero dei lavori pubblici i rendiconti a discarico delle somme da esso prelevate.
Art. 3
1. Alla copertura della spesa autorizzata con l'art. 1 sara' provveduto con riduzione dello stanziamento del capitolo 515 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre, con suo decreto, negli stati di previsione del Ministero del tesoro e del Ministero dei lavori pubblici, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 agosto 1955
GRONCHI
SEGNI - ROMITA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO