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Disposizioni e modifiche in materia di assegni familiari per il settore dei servizi tributari appaltati

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, gli assegni familiari del settore dei servizi tributari appaltati, comprensivi degli assegni di caropane stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni, sono determinati, per tutti gli aventi diritto, nelle misure di lire 4160 mensili per ciascun figlio, lire 2808 per il coniuge e lire 1430 per ciascun ascendente.

Art. 2

1. Con decorrenza dal periodo di paga di cui al precedente articolo, il contributo dovuto dai datori di lavoro del settore dei servizi tributari appaltati, comprensivo del contributo di caropane stabilito dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni, e' determinato nella misura, del 33,87 per cento, sulla retribuzione lorda.

2. Con la stessa decorrenza e' applicata, in aggiunta del contributo predetto, un'addizionale dell'1,63 per cento fino all'estinzione del disavanzo della gestione.

Art. 3

1. Con decorrenza dal periodo di cui al precedente art. 1, l'importo della retribuzione fino alla concorrenza del quale e' dovuto il contributo per gli assegni familiari e' elevato, nei confronti dei datori di lavoro del settore dei servizi tributari appaltati, a lire 22.500 per le retribuzioni riferite a mese e a lire 900 per le retribuzioni riferite a giornata.

2. Con la stessa decorrenza l'importo minimo della retribuzione sul quale e' applicato il contributo per gli assegni familiari e' stabilito, nei confronti dei datori di lavoro predetti, in lire 600 giornaliere.

Art. 4

1. Nulla e' innovato alla procedura stabilita dall'art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861, e successive proroghe, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 agosto 1955
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO