Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1955 al 30 giugno 1956
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1955 al 30 giugno 1956, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Art. 2
1. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, e all'art. 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'esercizio 1955-56, quelli descritti negli annessi elenchi (allegati numeri 1 e 2).
Art. 3
1. Per l'esercizio finanziario 1955-56 sono autorizzate le seguenti spese:
1) lire 100.000.000 per oneri relativi al personale addetto alla bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi;
2) lire 57.000.000 per la gestione del naviglio requisito o noleggiato, iscritto e non iscritto nel quadro del naviglio da guerra dello Stato;
3) lire 10.000.000 per l'applicazione delle convenzioni dei cippi di frontiera e la delimitazione dei nuovi confini;
4) lire 129.000.000 per la bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi e per concorso nella spesa sostenuta da coloro che hanno provveduto in proprio alla bonifica di terreni di loro proprieta' e avuti in concessione, e per la propaganda per la prevenzione dei danni derivanti dalla deflagrazione degli ordigni di guerra;
5) lire 50.000.000 per l'assistenza sanitaria ai prigionieri e tubercolotici di guerra ed ai partigiani;
6) lire 16.710.000.000 per il potenziamento dei servizi tecnici dell'Esercito e della D.A.T.; artiglieria, motorizzazione e genio militare;
7) lire 2.000.000.000 per il potenziamento e le scorte dei servizi logistici e per le necessita' e l'addestramento del personale dell'Esercito;
8) lire 2.700.000.000 per il potenziamento dei servizi del genio navale, delle armi e armamenti navali, delle telecomunicazioni, delle basi e delle difese;
9) lire 5.330.000.000 per il potenziamento dei servizi tecnici dell'Aeronautica militare: costruzioni aeronautiche, armi e munizioni, servizio automobilistico, demanio aeronautico, telecomunicazioni ed assistenza al volo;
10) lire 2.845.000.000 per il potenziamento dei servizi logistici e per le necessita' e l'addestramento del personale dell'Aeronautica;
11) lire 100.000 per premi ed indennizzi per il recupero di cose mobili di proprieta' della Amministrazione dell'Esercito;
12) lire 2.250.000.000 per la costruzione, sistemazione ed impianti relativi ai campi di aviazione aperti al traffico aereo civile ed agli uffici di controllo statale, nonche' per l'acquisto di attrezzature mobili.
Art. 4
1. Per l'esercizio finanziario 1955-56 la somma di cui all'art. 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi degli Enti aeronautici, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonche' alle speciali esigenze determinate dal regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli Enti medesimi, e' fissata in lire 500.000.000.
Art. 5
1. Per l'esercizio finanziario 1955-56 il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti in servizio presso l'Amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e' fissato come appresso:
a) Militari specializzati:
Esercito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 21.000 Marina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 13.406 Aeronautica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 21.000 b) Militari aiuto-specialisti:
Esercito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 36.000 Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 7.189 Aeronautica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 3.500
Art. 6
1. Per l'esercizio finanziario 1955-56 il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'indennita' di specializzazione di cui all'art. 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15, e' stabilito in 1.875 per l'Amministrazione dell'Esercito, in 1.683 per l'Amministrazione della Marina militare e in 2.100 per l'Amministrazione dell'Aeronautica militare.
Art. 7
1. La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonche' le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, sono stabilite in conformita' delle annesse belle (appendice n. 1).
Art. 8
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1955-56, le variazioni compensative connesse con la attuazione dei regi decreti-legge 14 maggio 1946, n. 384 e 31 maggio 1946, n. 490; dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 e del decreto legislativo 9 maggio 1948, n. 810, nonche' delle leggi 10 aprile 1954, n. 113 e 31 luglio 1954, n. 599.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 ottobre 1955
GRONCHI
SEGNI - GAVA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: MORO