Integrazioni di vitto e generi di conforto agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia per gli esercizi finanziari 1951-52 e 1952-53
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le integrazioni di vitto e i generi di conforto stabiliti con le tabelle costituenti l'appendice n. 1 annessa agli stati di previsione della spesa del Ministero della difesa per gli esercizi finanziari dal 1 luglio 1951 al 30 giugno 1952 e dal 1 luglio 1952 al 30 giugno 1953, sono concesse, dal 1 luglio 1951, alle identiche condizioni e nelle medesime quantita' e qualita' previste per gli ufficiali, per i sottufficiali e per i militari dell'Esercito, agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari del Corpo degli agenti di custodia venuti a trovarsi in una delle seguenti posizioni di servizio: allievi delle scuole sottufficiali; militari in allenamento per gare atletiche; militari in servizio in sedi malariche; militari alle esercitazioni in qualsiasi stagione dell'anno.
Art. 2
1. Alla copertura dell'onere di lire 12.730.000, derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante storno per il medesimo importo dal capitolo 64 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1954-55.
2. Il Ministro per il tesoro provvedera' con proprio decreto ad effettuare la variazione suddetta.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 ottobre 1955
GRONCHI
SEGNI - MORO - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO