Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Le disposizioni di cui alla legge 16 ottobre 1954, n. 1043, relative alla proroga, del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra, si applicano anche per il periodo dal 1 luglio 1955 al 30 giugno 1956.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 ottobre 1955
GRONCHI
SEGNI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO