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Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri e ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1954-55 (1° provvedimento)

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1954-55, sono introdotte le variazioni di cui l'annessa tabella A.

Art. 2

1. Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio, del lavoro della previdenza sociale, del commercio con l'estero e della marina mercantile, per l'esercizio finanziario 1954-55, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.

Art. 3

1. Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, della della Azienda monopolio banane, dell'Amministrazione del fondo di massa del Corpo della guardia di finanza, dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana, dell'Amministrazione del Fondo per il culto, dei patrimoni riuniti ex economali dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'esercizio finanziario 1954-55, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.

Art. 4

1. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55, concernente i capitoli per i quali e' concessa la facolta' di cui all'art. 40 del regio decreto novembre 1923, n. 2440, sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, sono aggiunti i seguenti capitoli:

2. Ministero del tesoro:
Capitolo n. 161-bis. - Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, 2440, sulla contabilita' generale dello Stato e reclami dai creditori (Spesa obbligatoria).
Capitolo n. 166-bis. - Spese di liti e arbitraggi Spesa obbligatoria).

3. Ministero degli affari esteri:
Capitolo n. 118-IV. - Somme occorrenti per la liquidazione di perdite di cambio, relative a rimborsi ad altre Amministrazioni e a privati di somme introitate per il finanziamento degli Uffici diplomatici e consolari all'estero.

4. Ministero dell'industria e commercio:
Capitolo n. 103. - Partecipazione al mantenimento dell'Ufficio internazionale dei pesi e misure in Parigi (Convenzione internazionale di Sevres del 6 ottobre 1921, resa esecutiva con il regio decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2495).

Art. 5

1. All'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1954-55, concernente i capitoli per i quali e' concessa la facolta' di cui all'art. 41, secondo comma del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, e' aggiunto il capitolo n. 48-ter - "Spese per il funzionamento della Delegazione presso l'Ambasciata italiana a Washington, ecc." - dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 6

1. I residui risultanti al 30 giugno 1955 sui capitoli dal n. 584-bis al n. 584-XXVI e sui capitoli aggiunti dal n. 851-VI al n. 851-XIII dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55, saranno trasferiti, con decreti del Ministro per il tesoro; agli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni competenti, per il successivo esercizio 1955-56, per la liquidazione delle pendenza relative.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 ottobre 1955
GRONCHI
SEGNI - GAVA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: MORO