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Trattamento di quiescenza agli ausiliari di leva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Ai volontari di leva arruolati nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in applicazione della legge 15 ottobre 1950, n. 913, divenuti inabili per cause dipendenti da servizio e, in caso di loro decesso per le cause medesime, ai loro congiunti, viene liquidato il trattamento di quiescenza, privilegiato ordinario con le norme stabilite per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 2

1. Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge sara' fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1954-55, con i fondi stanziati nel capitolo 36 dello stato di previsione della spesa, del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo ("Pensioni ordinarie ed assegni di caroviveri").

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 gennaio 1952.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 ottobre 1955
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI - GAVA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: MORO