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Pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale civile e militare libico ed eritreo gia' dipendente dalle cessate Amministrazioni italiane della Libia e dell'Eritrea

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Al personale civile e militare libico ed eritreo gia' dipendente dalle cessate Amministrazioni italiane della Libia e dell'Eritrea e' riconosciuto, in relazione alle risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950, per la Libia, e del 29 gennaio 1952, per l'Eritrea, il diritto a pensione ordinaria e privilegiata e ad altro trattamento di quiescenza o di gratificazione di fine servizio secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 2, applicando agli ex militari libici le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11, primo e secondo comma, e 13, primo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 874.

2. E' altresi' riconosciuto il diritto ai trattamenti previsti dalle
medesime disposizioni a favore degli orfani, del coniuge superstite e degli ascendenti del militare deceduto.

3. Il periodo di tempo compreso fra la data di cessazione dell'Amministrazione dei suddetti territori da parte dell'Italia e la data di entrata in vigore del Trattato di pace e' computato in aggiunta all'anzianita' di servizio del personale di cui sopra ai soli fini dei trattamenti indicati nel primo comma del presente articolo.

4. A giudizio dell'Amministrazione possono essere concessi al predetto personale premi speciali di merito o di lungo servizio di importo non superiore a quindici volte la somma complessiva corrisposta per arretrati di pensione, per altri trattamenti di quiescenza, ovvero per gratificazioni di lungo servizio previsti dalle disposizioni richiamate nel seguente art. 2. Ai ratei di pensione con scadenza successiva al 31 dicembre 1955 possono essere aggiunti premi di importo non superiore a venti volte l'ammontare dei ratei medesimi.

5. Le somme depositate dagli ex militari libici ed eritrei presso le casse dei Comandi e reparti militari saranno rimborsate su presentazione di documenti attestanti il deposito.5

Art. 2

1. Le attribuzioni conferite al Ministero dell'Africa italiana, ai Governi ed ai Comandi truppe dell'Eritrea e della Libia, dal regio decreto 3 settembre 1926, numero 1608, modificato con regio decreto 18 maggio 1931, n. 901, con regio decreto 3 novembre 1932, n. 1585 e con regio decreto 17 settembre 1940, n. 1630, dal regio decreto 17 dicembre 1931, n. 1786, anch'esso modificato con regio decreto 3 novembre 1932, n. 1585 e con regio decreto 18 marzo 1935, n. 496, e dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 874, nonche' da tutti gli altri provvedimenti che costituivano gli ordinamenti del personale civile e militare libico ed eritreo, sono devolute al Ministero degli affari esteri, il quale vi potra' provvedere, in tutto o in parte, a mezzo delle rappresentanze diplomatiche e consolari competenti per territorio, che si avvarranno, ove eccezionalmente occorra, di apposite Commissioni per accertare il diritto dei singoli anche in deroga alle norme predette.5

Art. 3

1. La decorrenza dei termini di prescrizione stabiliti dalle disposizioni citate nel precedente art. 2 e' sospesa per tutto il periodo dal 10 giugno 1940 alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'acquisto della cittadinanza degli Stati sorti nei territori dell'Eritrea e della Libia non comporta decadenza dal diritto al trattamento di cui alla presente legge.

Art. 4

1. Alla spesa derivante dalla presente legge si provvedera', per l'esercizio finanziario 1954-55, con la somma di lire 300.000.000 (trecento milioni) gia' disponibile, per il pagamento delle competenze arretrate dovute al personale militare libico ed eritreo, sul bilancio del Ministero degli affari esteri e per l'esercizio 1955-56 con la somma di lire 650.000.000 (seicentocinquanta milioni) da prelevarsi dallo stanziamento del bilancio del Ministero del tesoro concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 novembre 1955
GRONCHI
SEGNI - MARTINO - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO