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Modifiche alla legge 16 gennaio 1936, n. 77, sull'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'art. 2 della legge 16 gennaio 1936, n. 77, e' cosi' modificato:
"All'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato provvedono, anche in tempo di pace, sacerdoti cattolici quali cappellani militari con il titolo di cappellani capi e di cappellani. "Per l'Esercito, la Marina, l'Aeronautica, la Guardia di finanza e il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza il servizio e' disimpegnato da cappellani militari inscritti in un ruolo organico unico.
"Per i Corpi militarmente organizzati l'eventuale servizio dell'assistenza spirituale e' disimpegnato da cappellani di un ruolo ausiliario e di un ruolo di riserva di cui al seguente art. 22".

Art. 2

1. La tabella organica del personale ecclesiastico per assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato, annessa alla legge 16 gennaio 1936, n. 77, e modificata dall'art. 2 della legge 18 aprile 1940, n. 568, e' sostituita dalla seguente:
Cappellani
capi Cappellani
Esercito................................... n. 38 38
Marina..................................... " 8 12
Aeronautica................................ " 6 4
Guardia di finanza......................... " 1 4
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.. " 1 5
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n. 54 63

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 novembre 1955
GRONCHI
SEGNI - TAVIANI - TAMBRONI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO