Modifica al testo delle norme sulla bonifica integrale approvato col regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' abrogato il secondo comma dell'art. 9 del testo delle norme sulla bonifica integrale, approvato col regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 novembre 1955
GRONCHI
SEGNI - GAVA - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: MORO