Risoluzione consensuale della concessione della ferrovia Siena-Buonconvento-Monteantico e inclusione della linea nella rete statale
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la spesa di lire 340.000.000 per far fronte agli oneri relativi alla risoluzione consensuale della concessione della ferrovia Siena-Buonconvento-Monteantico.
2. L'atto da stipulare al riguardo con il concessionario della ferrovia sara' approvato e reso esecutorio, sentito il Consiglio di Stato, dal Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze.
Art. 2
1. E' autorizzata l'inclusione della linea predetta nella rete statale dopo l'intervenuta risoluzione della concessione.
Art. 3
1. In attesa che con apposito provvedimento legislativo venga determinato il trattamento giuridico, economico e di previdenza da accordare al personale in servizio presso la ferrovia Siena-Buonconvento-Monteantico, la Amministrazione delle ferrovie dello Stato si assume di conservare e corrispondere a detto personale il trattamento in atto regolato per il personale di ruolo dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.
2. Per gli assuntori di stazione, di fermata e dei passaggi a livello si assume di conservare e corrispondere il trattamento contemplato dal capitolato in vigore all'atto del passaggio della ferrovia allo Stato.
3. Al personale avventizio verranno applicate le pattuizioni sindacali vigenti per la categoria.
4. L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato si impegna altresi' di riconoscere e corrispondere, a detto personale, tutte le provvidenze derivanti da eventuali successivi accordi nazionali di categoria che verranno stipulati prima della emanazione del nuovo provvedimento legislativo.
Art. 4
1. La spesa di lire 340.000.000 di cui all'art. 1 sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1955-56.
2. Alla copertura di tale spesa si fara' fronte con una corrispondente riduzione dello stanziamento inscritto al capitolo 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56.
3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 dicembre 1955
GRONCHI
SEGNI - ANGELINI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO