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Modifica all'art. 1 della legge 15 maggio 1954, n. 237, concernente l'autorizzazione della spesa relativa ai servizi di diramazione di comunicati e notizie da parte dell'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.) e per la concessione di un contributo straordinario alla stessa Agenzia

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'art. 1 della legge 15 maggio 1954, n. 237, e' cosi' modificato:
La spesa per l'espletamento del servizio di diramazione di notizie e di comunicati degli organi centrali e periferici del Governo, di trasmissione diretta agli organi stessi di informazioni nazionali ed estere (servizio interno) e quella relativa al servizio di trasmissione di notizie dall'estero e per l'estero sono stabilite per l'esercizio finanziario 1951-52 nelle rispettive somme di lire 80.000.000 e di lire 10.000.000; e per gli esercizi successivi nei limiti degli stanziamenti appositamente fissati in bilancio".

Art. 2

1. E' autorizzata la corresponsione all'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.) della somma di lire 52.500.000 a compenso di maggiori oneri da essa sostenuti nel periodo 1 gennaio 1953-30 giugno 1954 per l'adeguamento dell'attrezzatura necessaria ai servizi di diramazione dei comunicati governativi all'interno, di trasmissione dei notiziari da e per l'estero, per l'istituzione di nuovi uffici di corrispondenza e per il potenziamento di quelli esistenti in capitali estere.

2. Alla copertura della spesa di cui al precedente comma si provvedera' mediante utilizzo di una corrispondente quota delle residue disponibilita' del provento derivante dall'aumento dei prezzi di vendita di taluni tipi di tabacchi lavorati disposto con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1954, n. 292.

Art. 3

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 dicembre 1955
GRONCHI
SEGNI - MARTINO - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO