diritto.io

Provvidenze a favore dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.)

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Ministero del tesoro e' autorizzato a corrispondere all'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) la somma di quattrocento milioni di lire, a titolo di totale e definitiva liquidazione degli indennizzi e contributi spettanti all'Ente medesimo, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 968, per danni derivanti da eventi bellici.

Art. 2

1. La spesa prevista nel precedente articolo viene iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56 e alla copertura della spesa medesima si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 531 dello stesso stato di previsione.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 dicembre 1955
GRONCHI
SEGNI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO