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Elevamento a lire 10.000.000 del contributo annuale a favore dell'istituto nazionale di studi sul Rinascimento

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'assegno ordinario annuale corrisposto dallo Stato all'istituto nazionale di studi sul Rinascimento sui fondi dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, di cui all'art 3 del regio decreto-legge 29 luglio 1937, n. 1680, viene elevato a lire 10.000.000, a, decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56.

Art. 2

1. Alla copertura dell'onere di cui all'art. 1 sara' provveduto per l'esercizio 1955-56, con nota di variazione da gravare sul bilancio del Ministero del tesoro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 dicembre 1955
GRONCHI
SEGNI - ROSSI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO