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Autorizzazione agli Enti autonomi lirici a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Gli Enti autonomi lirici previsti dal decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, sono autorizzati a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, per la copertura degli oneri dei propri bilanci fino al 30 giugno 1955.

Art. 2

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale dello spettacolo - accertera' la consistenza degli oneri indicati all'art. 1 e comunichera' alle parti contraenti le modalita', i termini ed i limiti di somma entro i quali potranno stipularsi i mutui.

Art. 3

1. L'onere relativo all'ammortamento dei mutui, per capitale e interessi nell'importo annuo di lire 861.238.950, e' a carico dello Stato.

2. L'ammortamento sara' effettuato nel termine di nove anni a decorrere dal 1 luglio 1955.

Art. 4

1. Alla spesa relativa all'esercizio 1955-56 sara' provveduto a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento.

Art. 5

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 dicembre 1955
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO