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Concessione ed uso delle divise uniformi e degli indumenti di lavoro al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Al personale postale, telegrafico e telefonico che, a norma delle disposizioni regolamentari, e' tenuto ad indossare la divisa o particolari indumenti protettivi in rapporto agli speciali servizi cui e' addetto, vengono forniti dall'Amministrazione i vari capi di vestiario:

  1. a) a titolo gratuito se si tratta d'indumenti di lavoro (camiciotti, tute, vestaglie, ecc.);

  2. b) col concorso di un terzo della spesa a carico degli interessati, quando sia richiesta la divisa uniforme.

2. La quota di cui alla lettera b) potra' essere rimborsata in tutto o in parte, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, qualora - al termine del prescritto periodo d'uso - risulti che il personale abbia saputo mantenere in decoroso stato di conservazione gli effetti di vestiario ad esso forniti.

Art. 2

1. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutabile in lire 20.000.000 per l'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi ed in lire 12.000.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sara' provveduto con lo stanziamento esistente negli appositi capitoli degli stati di previsione della spesa delle due Aziende, per l'esercizio finanziario 1954-55 e per quelli successivi.

Art. 3

1. Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno determinate:

  1. a) le caratteristiche e la foggia delle uniformi e dei singoli oggetti di vestiario;

  2. b) le categorie del personale tenute ad indossarli;

  3. c) la durata dei singoli oggetti di vestiario.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sara' determinata l'aliquota degli addebiti a carico del personale per anticipata fornitura in sostituzione di divisa o altri oggetti di vestiario deteriorati per negligenza, e per i casi in cui il personale, a sua domanda, cessi dalle mansioni per le quali e' stato fornito delle uniformi.

Art. 4

1. Sono abrogate le disposizioni riguardanti la vestizione di servizio del personale postale, telegrafico e telefonico, emanate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 dicembre 1955
GRONCHI
SEGNI - BRASCHI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO