Fissazione di un nuovo termine per l'emanazione delle norme concernenti la restituzione al Tesoro delle somme anticipate all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per la costruzione o l'acquisto di case in conto patrimoniale, in base all'art. 9 della legge 11 marzo 1953, n. 187
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Il termine per la emanazione del decreto Presidenziale previsto dall'art. 9, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 187, e' stabilito in un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 dicembre 1955
GRONCHI
SEGNI - ANGELINI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO